IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza 29.03.2021, n. 107

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022.

Art. 11 - Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.

3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo, in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza, e sono quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nel relativo CCNI.

4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.

5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.

6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.