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Ordinanza 29.03.2021, n. 107

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022.

Art. 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 26 aprile 2021.

2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 21 maggio 2021 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale integrativo per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 17 maggio 2021.

4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 4 giugno 2021, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 - tabella A - A2 - lettera A) - del CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica - così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie - e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.