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Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo IV - Enti territoriali

Art. 25 - Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro10 per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.11

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021».

10

Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. a), D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.

11

Comma sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. b), D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.