Decreto legge 22.03.2021, n. 41
Titolo IV - Enti territoriali
1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave9.
Comma così modificato dall'art. 19, comma 4 bis, D.L. 22.04.2023, n. 44, conv. con modif. da L. 21.06.2023, n. 74.