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Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo IV - Enti territoriali

Art. 23 ter - Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi

1. Al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.