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Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo IV - Enti territoriali

Art. 23 bis - Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali

1. In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.