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Decreto M.I. 10.03.2021, n. 62

Decreto di riparto della somma complessiva pari a euro 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020. (G.U. 15.05.2021, n. 115)

Art. 1 - Riparto delle risorse tra Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale

1. La somma complessiva pari ad euro 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui euro 125.000.000,00 per l'annualità 2021, euro 400.000.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità dal 2021 al 2024, è ripartita tra Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020:

a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e città metropolitana;

b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province e città metropolitane.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, le Province, le Città metropolitane e gli Enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare, nell'ambito delle risorse spettanti a ciascun ente locale, individuati prioritariamente:

a) interventi inseriti nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;

b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;

c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;

d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

3. La trasmissione dell'elenco degli interventi di cui al comma 2 avviene tramite apposito sistema informativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle Province, delle Città metropolitane e degli Enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro 5 giorni dalla data di adozione del presente decreto.

4. L'elenco degli interventi di cui al comma 2 è successivamente definito con decreto del Ministro dell'istruzione che determina, altresì, i termini di aggiudicazione dei relativi interventi e le modalità di attuazione, di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, così come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, anche tenendo conto dei criteri di sostenibilità ambientale (green public procurement).

5. L'utilizzo delle somme di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.