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Decreto M.I. 10.03.2021, n. 61

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/ 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Definizioni

Art. 2 -  Funzione pubblica delle scuole paritarie

Art. 3 -  Piano annuale di riparto

Art. 4 -  Piano regionale di assegnazione

Art. 5 -  Scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciale

Art. 6 -  Scuole dell'infanzia paritarie

Art. 7 -  Scuole primarie paritarie convenzionate

Art. 8 -  Scuole secondarie di I e II grado

Art. 9 -  Contributi per l'inserimento degli alunni con disabilità nella scuola paritari

Formula iniziale

Il Ministro

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità", e in particolare l'articolo 1-bis;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l'articolo 1, comma 635, ai sensi del quale gli stanziamenti finalizzati al sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie sono incrementati complessivamente di cento milioni di euro a decorrere dal 2007;

Visto l'articolo 1, comma 636, della richiamata legge n. 296 del 2006, secondo il quale il Ministro dell'istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, "i criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito, i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado";

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea", e in particolare l'articolo 15;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Visto l'articolo 1, comma 514, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che incrementa di 70 milioni di euro per il 2021 il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016, in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6 di "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2021 al n. 223;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, di "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023" (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 323 del 31.12.2020);

Visto lo stanziamento di euro 513.734.589,00, per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo 1477/1 "contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta";

Visto lo stanziamento di euro 113.400.000,00, per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo 1477/2 "contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta - contributo alle scuole paritarie di cui L. 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Testo unico delle imposte sui redditi", ed in particolare l'articolo 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267 "Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto- legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, che definisce le linee guida di attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 84, che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 27 agosto 2020, n. 108, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, "Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale 267/2007";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012, n. 200, recante "Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174", ed in particolare gli articoli 1 "Definizioni", 3 "Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali", e 4 "Ulteriori requisiti", con riferimento allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, di "Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni";

Vista la decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012, 2013/284/UE, causa C 26/2010, sul "Regime riguardante l'esenzione dell'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici", nella parte relativa alle attività didattiche svolte con modalità non commerciali, come disciplinate dal su richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012;

Considerata la sentenza del Consiglio di Stato n. 292 del 3 novembre 2015, resa nei giudizi riuniti nn. R.G. 7068/2014 e 7228/2014, intentati dall'ANINSEI contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'annullamento del decreto dello stesso Ministro 30 gennaio 2013, n. 46, recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013;

Considerata la sentenza del Consiglio di Stato n. 5259 del 13 dicembre 2016 con la quale il supremo consesso ha definitivamente deciso sul ricorso intentato contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'ottemperanza alla sentenza n. 292 del 3 novembre 2015, dichiarandone l'inammissibilità;

Decreta

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) ente non commerciale: l'ente pubblico o privato, diverso dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, che ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività non commerciale;

b) attività istituzionale: attività diretta all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) modalità non commerciali: modalità di svolgimento dell'attività istituzionale priva di scopo di lucro.

Art. 2 - Funzione pubblica delle scuole paritarie

1. Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2020/2021.

2. I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione. Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2020/2021.

3. I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, forniscono e aggiornano tutte le informazioni richieste dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione.

4. Le scuole paritarie sono tenute a inserire i dati degli alunni nella relativa Anagrafe nazionale degli studenti; i contributi di cui al presente decreto saranno corrisposti alle scuole paritarie che hanno inserito i dati nella "Rilevazione sulle scuole - Dati Generali".

5. Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3 - Piano annuale di riparto

1. Con apposito decreto del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, lo stanziamento per le scuole paritarie, iscritto nel bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione sul capitolo 1477 - piano gestionale 01, esercizio finanziario 2021, nella misura di euro 513.734.589,00 è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali e la Regione autonoma Valle d'Aosta sulla base della consistenza numerica delle scuole paritarie, delle classi e sezioni, e degli alunni.

2. Il riparto dovrà essere effettuato per il 15% in proporzione al numero delle scuole, per il 35% sulla base delle classi e sezioni e per il 50% sul numero degli alunni.

3. Le risorse assegnate agli Uffici scolastici regionali sono destinate ai fini di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 4 - Piano regionale di assegnazione

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di assegnazione dei contributi per l'anno scolastico 2020/2021.

2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati alle scuole paritarie con il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, e avendo riguardo agli alunni con disabilità.

Art. 5 - Scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciale

1. I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali.

2. Le scuole paritarie svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciale quando l'atto costitutivo o lo statuto prevede:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d) lo svolgimento dell'attività a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera d), l'attività istituzionale è prestata con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms) annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La presenza dei requisiti di cui al presente articolo è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello A allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

4. Ai fini della dichiarazione di cui al modello A, con riferimento ai punti a), b) e c), è sufficiente che i legali rappresentanti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti autodichiarino la specifica natura di tali enti, e che i legali rappresentanti delle cooperative autodichiarino che gli statuti sono conformi all'art. 2514 c.c.

5. Ai sensi degli articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli Uffici scolastici regionali e territoriali effettuano idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo.

Art. 6 - Scuole dell'infanzia paritarie

1. Le risorse assegnate all'Ufficio scolastico regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite da ciascun Ufficio come segue:

a) il 20% è ripartito tra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) l'80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia e il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti.

3. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, sono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

4. Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale.

5. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Art. 7 - Scuole primarie paritarie convenzionate

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, alle scuole primarie paritarie convenzionate è assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche svolte da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

2. In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui al comma 1, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento.

3. Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto, per aumento di classi e di ore di sostegno potranno essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque l'assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 4, e per gli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8 - Scuole secondarie di I e II grado

1. Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie paritarie convenzionate, sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, non inferiore a otto in ciascuna classe;

b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse, fermo restando il limite minimo di otto alunni iscritti e frequentanti ciascuna classe.

3. Le risorse di cui alla lettera b) sono assegnate alle scuole in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde delle scuole secondarie di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati alla Anagrafe nazionale degli studenti.

Art. 9 - Contributi per l'inserimento degli alunni con disabilità nella scuola paritari

1. Alle scuole paritarie di ogni grado che accolgono alunni, iscritti e frequentanti, con certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive disposizioni applicative, è assegnato un contributo annuo di euro 113.400.000,00, a gravare sul capitolo 1477 - piano gestionale 02 - esercizio finanziario 2021.

2. Le risorse sono assegnate agli Uffici scolastici regionali con decreto direttoriale, ripartendole sulla base del numero degli alunni con disabilità iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ciascuna regione.

3. Gli Uffici scolastici regionali provvederanno a erogare le risorse assegnate alle scuole paritarie secondo il seguente criterio:

a) 50% sulla base del numero di alunni con disabilità presenti in ciascuna scuola;

b) 50% tenendo conto della percentuale di alunni con disabilità sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Allegato - Modello A

All'Ufficio scolastico regionale .................. Via .................. n° .................. c.a.p .................. Città .................. Provincia .................. per l'Anno Scolastico ..................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ..................

nato/a .................. provincia di .................. il .................., residente a ..................

provincia d .................., in via .................. n° .................. c.a.p .................., documento di riconoscimento ..................,

codice fiscale .................., |_| gestore o legale rappresentante dell'ente .................../ |_| gestore dell'istituto paritario ..................

sito a .................. provincia di ..................

 

in via .................. n° ..................,

c.a.p .................., codice meccanografico ..................,

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti, mendaci dichiarazioni, o contenuti non rispondenti a verità, e che le suddette ipotesi comportano la decadenza dal beneficio ottenuto,

D I C H I A R A

che l'attività istituzionale del suddetto istituto è prestata con modalità non commerciale, e quindi:

a) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;

b) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d) che l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e che il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms), annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.

 

Luogo e data ..................

il/la dichiarante ..................

 

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

 

Nota bene: Con riferimento ai punti a), b) e c) della dichiarazione:

- per il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è sufficiente dichiarare la natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dell'ente gestore dell'istituto paritario;

- per il legale rappresentante della cooperativa è sufficiente dichiarare che lo statuto è conforme a quanto previsto dall'art. 2514 c.c..