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Decreto M.I. 10.03.2021, n. 61

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/ 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5 - Scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciale

1. I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali.

2. Le scuole paritarie svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciale quando l'atto costitutivo o lo statuto prevede:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d) lo svolgimento dell'attività a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera d), l'attività istituzionale è prestata con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms) annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La presenza dei requisiti di cui al presente articolo è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello A allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

4. Ai fini della dichiarazione di cui al modello A, con riferimento ai punti a), b) e c), è sufficiente che i legali rappresentanti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti autodichiarino la specifica natura di tali enti, e che i legali rappresentanti delle cooperative autodichiarino che gli statuti sono conformi all'art. 2514 c.c.

5. Ai sensi degli articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli Uffici scolastici regionali e territoriali effettuano idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo.