Decreto M.I. 03.03.2021, n. 51
1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.
2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all'art. 2, comma 3, del DD 21 luglio 2020,
n. 858 e che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo, devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.
3. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza.