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Decreto M.I. 03.03.2021, n. 51

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.

Art. 2 - Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. 'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui al DD 21 luglio 2020, n. 858.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21 luglio 2020, n. 858.

4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858.

6. Sono valutabili i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti entro la data del 20 luglio 2021.

7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti sul sostegno per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia.