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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo V - Enti territoriali

Art. 53 - Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.