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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo V - Enti territoriali

Art. 52 bis - Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021».

2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo.