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Concorso M.A.E.C.I. 21.05.2021

Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022. (G.U. 21.05.2021, n. 40)
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Definizioni

Art. 2 -  Posti da coprire

Art. 3 -  Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione

Art. 4 -  Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA

Art. 5 -  Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione

Art. 6 -  Selezione

Art. 7 -  Selezione per titoli

Art. 8 -  Graduatorie provvisorie

Art. 9 -  Colloquio di idoneità

Art. 10 -  Graduatorie definitive

Art. 11 -  Destinazione all'estero

Art. 12 -  Presentazione dei documenti di rito

Art. 13 -  Depennamento dalle graduatorie

Art. 14 -  Ricorsi

Art. 15 -  Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 16 -  Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione

Art. 17 -  Pubblicazione

Formula iniziale

Il Direttore Generale

per il Sistema Paese

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;

Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l'art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1, commi 975 e 976;

Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa all'accreditamento degli enti di formazione;

Rilevato che alcune graduatorie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del personale docente e ATA, di cui al decreto dipartimentale MIUR 15 luglio 2019, n. 1084 e successive rettifiche, sono esaurite o mancanti;

Sentito il Ministero dell'istruzione;

Esperite le relazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) MI: Ministero dell'istruzione;

b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;

d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo;

e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del presente bando;

f) SCI: scuole ed iniziative di cui all'art. 10 del decreto legislativo;

g) SEU: scuole europee;

h) ATA: direttori dei servizi generali ed amministrati e assistenti amministrativi.

Art. 2 - Posti da coprire

1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del personale docente e ATA, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, è indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di istituzioni e di codici funzione di cui all'allegato n. l, che è parte integrante del presente bando.

2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze sopravvenute.

Art. 3 - Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione

1. Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell'allegato n. l.

2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario, nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.

3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:

a. nell'arco dell'intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio;

b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all'estero;

c. non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni;

d. prestino attualmente in servizio all'estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.

Art. 4 - Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA

1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono:

a. avere una certificazione della conoscenza di almeno una lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 «é valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;

b. aver partecipato ad almeno un'attività formativa della durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione.

2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono:

a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria);

b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.

5. Il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero deve avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aeree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 «é valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del corso di laurea».

6. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo della scuola da inviare all'estero sono:

a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni scolastici di effettivo servizio in Italia nel profilo professionale di appartenenza;

b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 5 - Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione

1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a partire dalle ore 9,00 del 1º giugno 2021 e fino alle ore 23,59 del 21 giugno 2021. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura selettiva.

2. Il personale docente può presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1:

SCI Scuole, iniziative scolastiche.

Il settore SCI comprende:

scuole italiane statali e non statali;

sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere;

sezioni di italiano inserite in scuole internazionali;

scuole straniere in cui è presente l'insegnamento dell'italiano;

iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.

SEU Scuole europee.

Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle scuole europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.

3. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende partecipare alla selezione per più tipologie di istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.

4. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'allegato 1.

5. Al personale docente ed ATA è consentito partecipare per una o più lingue straniere. Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

6. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza - il candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la lingua o le lingue per cui chiede la partecipazione.

7. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove. In qualsiasi momento l'amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

I certificati di lingua e di intercultura, rilasciati da enti privati accreditati e il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero devono essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche, saranno accertati dall'amministrazione.

I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

8. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il recapito di posta certificata intestata al candidato (requisito necessario, a pena di esclusione, per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza o di posta elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica certificata al seguente indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it

L'amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in caso di destinazione all'estero, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali è il MAECI.

10. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi allegando alla domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi.

Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne invierà richiesta e certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it

È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.

11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

12. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L'esclusione è disposta con decreto del direttore generale per il Sistema Paese del MAECI, notificato all'interessato per posta elettronica certificata, ovvero con pubblicazione del provvedimento sul sito del MAECI che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6 - Selezione

La procedura si articola in una selezione per titoli, che darà luogo ad una graduatoria provvisoria e in un colloquio di idoneità comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgerà in modalità telematica.

Art. 7 - Selezione per titoli

1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio di idoneità.

2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli allegati 3 e 4 al presente bando e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate negli allegati 3 e 4.

4. All'esito della valutazione dei titoli, per il personale docente la commissione comunica la non ammissione ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione di titoli. Per il personale ATA la commissione comunica la non ammissione ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 10 punti nella valutazione di titoli.

5. La non ammissione è disposta con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese ed è pubblicata sul sito istituzionale del MAECI.

Art. 8 - Graduatorie provvisorie

1. Le graduatorie provvisorie sono formate dalla commissione sulla base del punteggio dei titoli per i docenti che abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione dei titoli e per il personale ATA che abbia raggiunto almeno 10 punti nella valutazione dei titoli.

2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487.

3. L'inserimento in dette graduatorie non è titolo sufficiente per la destinazione all'estero che riguarderà solamente i candidati che supereranno il colloquio di idoneità di cui al successivo art. 9.

4. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati i reclami, può rettificare le graduatorie, anche d'ufficio.

Art. 9 - Colloquio di idoneità

1. Il colloquio accerterà l'idoneità relazionale richiesta per il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i colloqui sarà resa pubblica dalla commissione una griglia contenente i criteri di valutazione.

2. Il colloquio non dà luogo all'attribuzione di un punteggio, ma si conclude solo con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

3. Il colloquio si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco-webex. Il candidato dovrà esibire valido documento per la procedura di riconoscimento.

4. L'avviso relativo al calendario dei colloqui, all'indicazione delle modalità e dell'orario di inizio del colloquio sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.

5. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.

La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente producendo idonea giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procederà alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.

Art. 10 - Graduatorie definitive

1. Al termine dei colloqui la commissione formulerà la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio dei titoli e dell'esito del colloquio.

2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.

Art. 11 - Destinazione all'estero

1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i candidati, risultati idonei a seguito del colloquio, sui posti disponibili.

2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1084/2019 e successive rettifiche.

Art. 12 - Presentazione dei documenti di rito

1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 13 - Depennamento dalle graduatorie

1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio è depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando.

2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del presente bando.

Art. 14 - Ricorsi

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, si fornisce di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali.

1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per la promozione del Sistema Paese (DGSP): piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; tel.: 06.36911 (centralino); peo: dgsp-05@esteri.it - pec: dgsp.05@cert.esteri.it

2. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del MAECI è reperibile ai seguenti recapiti: tel.: 06.36911 (centralino); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it

3. Il trattamento dei dati personali dei candidati ha come esclusive finalità l'espletamento della procedura selettiva, nonché, per i vincitori, l'assegnazione dell'incarico.

4. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi della normativa sulla selezione dei docenti da destinare all'estero. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, può comportare l'esclusione dalla selezione, l'ammissione con riserva o l'impossibilità di procedere all'eventuale assegnazione dell'incarico.

5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate e tramite l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.

6. I dati personali in questione potranno essere comunicati al Ministero dell'istruzione, alle scuole di provenienza dei candidati, alla Procura della Repubblica di Roma e alle competenti Procure di residenza per le previste attività di controllo indicate dalla normativa, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi diritto all'accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o all'accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti dettati dalla normativa. Le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.

7. I dati personali dei candidati selezionati saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dell'incarico e della gestione del rapporto di lavoro. Per i restanti candidati i dati saranno cancellati entro dodici anni dalla conclusione della procedura selettiva, salvo cause di sospensione o interruzione della prescrizione civile o penale.

8. Il candidato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla procedura selettiva e sull'assegnazione dell'incarico, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta all'ufficio indicato al punto 1, informando per conoscenza l'RPD del MAECI.

9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, il candidato può presentare un reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, egli può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11, 00187 Roma; tel.: 0039 06 696771; peo: protocollo@gpdp.it - pec: protocollo@pec.gpdp.it).

Art. 16 - Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione

1. Con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti scelti tra docenti, funzionari e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 9, comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneità linguistica dei candidati.

2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione iniziale potrà essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo, ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere la graduatoria di cui all'art. 8.

4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione:

avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;

avere in corso procedimenti disciplinari;

essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione;

essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:

non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;

non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un concorrente;

non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;

non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei colloqui.

Art. 17 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (seguire il percorso: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeal lestero/personalescolastico).

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative davanti al giudice ordinario.

Allegato 1 -Tipologie di istituti e codici funzione

 

SCI: SCUOLE E INIZIATIVE SCOLASTICHE EX ART.10 DEL D.LGS N. 64/2017
Denominazione posti/cattedra Classe di concorso Codice funzione
Docenti di scuola dell'infanzia // 001 F/T
Docenti di scuola primaria // 002 F/T
Italiano, storia, geografia I grado A-22 003 S/T
Matematica e scienze I grado A-28 006 F/S
Lingua inglese I grado A-25 007 I/S/F
Tecnologia I grado A-60 008 I/S
Arte e Immagine I grado A-01 009 I/S
Musica I grado A-30 010 I/S
Scienze Motorie e Sportive I grado A-49 011 I/S
Lingua e cultura straniera inglese II grado A-24 012 I/S
Scienze Motorie e Sportive II grado A-48 028 I/S
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica II grado A-37 013 I/F/S/T
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche II grado A-40 014 I/F/S/T
Scienze economico-aziendali II grado A-45 015 S/T
Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-17 016 S/T
Matematica II grado A-26 017 S/T
Scienze matematiche applicate II grado A-47 018 F/S/T
Matematica e fisica II grado A-27 019 F/S/T
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-12 020 F/T
Discipline letterarie e latino II grado A -11 021 T
Scienze e tecnologie meccaniche II grado A-42 023 F/S/T
Scienze, tecnologie e tecniche agrarie II grado A-51 024 I/F/S/T
Scienze naturali, chimiche e biologiche II grado A-50 025 F/S/T
Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche II grado A-09 029 F/S/T
Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche II grado A-14 030 I/F/S/T
Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica II grado A-08 031 F/S/T
Fisica II grado A-20 032 I/S/T
Scienze giuridico-economiche II grado A-46 037 S
Scienze e tecnologie informatiche II grado A-41 038 I/F/S
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni B-14 040 I/F/S/T
Filosofia e scienze umane II grado A-18 042 I
Sostegno scuola infanzia // 01S I/F/S/T
Sostegno scuola primaria // 02S F/S/T
ATA
Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) // 035 F/S
Assistenti amministrativi (AA) // 036 T
SEU
Docenti di scuola dell'infanzia // 001E F/T
Docenti di scuola primaria // 002E F/T
Italiano, storia, geografia, I grado A-22 003E T
Matematica e scienze I grado A-28 006E F
Arte e immagine I grado A-01 009E F/T
Musica I grado A-30 010E S
Scienze motorie e sportive I grado A-49 011E F/T
Matematica II grado A-26 017E S/T
Scienze matematiche applicate II grado A-47 018E F/S/T
Matematica e fisica II grado A-27 019E T
Discipline letterarie II grado A-12 020E F/T
Discipline letterarie e latino II grado A-11 021E T
Scienze naturali chimiche e biologiche II grado A-50 025E F/S/T
Fisica II grado A-20 032E

 

Allegato 2 - Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Consiglio d'Europa, 2001

Livelli comuni di riferimento: scala globale

Livello avanzato Livello C2: è in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
Livello C1: è in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Livello intermedio Livello B2: è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
Livello B1: è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Livello elementare Livello A2: riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Livello A1: riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

 

Allegato 3 - Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio per le procedure di destinazione all'estero del personale docente di scuole e corsi (Fino ad un massimo di punti 60)

 

Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in "Lingue e Letterature Straniere"
punti 5
punti 7
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della magistrale) punti 3
Per ciascun Dottorato di ricerca
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo
punti 6
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo.Si valuta un solo contratto
punti 3
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, Master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento dell'italiano come L2 se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2
sino ad un massimo di 4 punti
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S.) punti 3
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2 punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di livello più elevato
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2.
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più
elevato
punti 2
sino ad un massimo di punti 4
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto.
Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso di appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico
punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero o in Scuole Europee o Lettorati di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo punti 2 (il punteggio aggiuntivo è attribuito ad un solo mandato/servizio di almeno 180 giorni e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero)
Per ogni titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE punti 3
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 punti 2
Per ogni certificazione di Glottodidattica di secondo livello. punti 2
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per gli esami di Stato all'estero punti 0,5

 

Allegato 4 - Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio per le procedure di destinazione all'estero del personale ATA (fino ad un massimo di punti 60)

 

Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d'accesso al posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso).
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di secondo livello ulteriori rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in "Lingue e letterature straniere"
punti 5
punti 7
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della magistrale) punti 3
Per ciascun Dottorato di ricerca
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo
punti 6
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo. Si valuta un solo contratto
punti 3
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e della gestione amministrativo contabile se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S.) punti 3
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2 punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di livello più elevato
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato
punti 2
sino ad un massimo di punti 4
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nel profilo professionale
Si valuta anche il servizio non di ruolo pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico
punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 10)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero o presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari punti 2 (il punteggio aggiuntivo è attribuito al mandato di almeno 180 giorni di servizio effettivo e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero)
Per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo e Tecnico dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di appartenenza punti 3