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Decreto M.U.R. 06.07.2021, n. 755

VI ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico.
Formula iniziale - 

Art. 1 - 

Art. 2 - 

Formula iniziale

Il Ministro dell'università e della ricerca

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante" Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021) con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", ed in particolare gli articoli 5 e 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2;

Visto l'art.15, comma 3bis, del decreto legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla Legge 8.11.2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

Visto il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato il DM 30 settembre 2011, così come modificato dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90;

Vista l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2020/2021, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM 948/2016;

Visto il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato con prot. 7102 del 4 febbraio 2019 per il numero complessivo di 40.000 posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio 2018/2021;

Visto il parere favorevole del MEF, espresso con nota prot. 13870 del 24 gennaio 2019, sulla destinazione per il triennio 2018-2021 del numero complessivo di 40.000 posti per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

Considerato che, allo stato, residuano 6.191 posti rispetto ai predetti 40.000 posti autorizzati per il triennio 2018-2021;

Vista la nota del 7.06.2021, acquisita in pari data al prot. aoogabmur n. 7585, con cui il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.m. n. 249/2010, parere favorevole all'autorizzazione di ulteriori 15.809 posti per l'attivazione del VI ciclo di specializzazione sul sostegno didattico;

Vista la nota del 17.06.2021, acquisita in pari data al prot. aoogabmur n. 7988, mediante la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso la nota prot. n. 5882 del 15 giugno 2021 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso, ai sensi del predetto art. 5, co. 2, del d.m. n. 249/2010, parere favorevole all' autorizzazione di ulteriori 15.809 posti per l'attivazione del VI ciclo di specializzazione sul sostegno didattico;

Visto il D.M. del 12 febbraio 2020, n. 95 di attribuzione dei posti per l'a.a. 2019/2020;

Vista la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, n. 32850, concernente «Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena»;

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l'allegato 18 recante: "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21";

Visto il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19" (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021;

Visto il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) e, in particolare, l'art 16;

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Considerata la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

Decreta

Art. 1 -

1. Nel corrente anno accademico 2020/2021, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.

3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri Bandi e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa.

4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate:

20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell'infanzia;

23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;

24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;

30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

5. Per quanto concerne la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite, si rimanda a quanto disposto dai commi 5 e 6 dall'art. 3 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.

6. In deroga a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022.

7. Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.

Art. 2 -

1. Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all' art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all'art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019.

2. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' ateneo.

Allegato A - Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno Definita ai sensi dell'art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

Regione Denominazione ateneo Posti sostegno scuola dell'infanzia Posti sostegno scuola primaria Posti sostegno scuola secondaria di primo grado Posti sostegno scuola secondaria disecondo grado Totale offerta formativa
Abruzzo Università dell'Aquila 50 70 70 70 260
Università di Teramo 20 100 40 40 200
Basilicata Università della Basilicata 105 100 40 105 350
Calabria Università della Calabria 150 250 230 230 860
Mediterranea di Reggio Calabria 80 150 170 200 600
Università degli Studi" Magna Graecia"-Catanzaro 0 20 200 200 420
Campania Università Suor Orsola Benincasa 180 350 130 570 1230
Università di Salerno 180 220 200 250 850
Emilia-Romagna Università di Bologna 50 160 30 60 300
Università di Ferrara 10 50 40 50 150
Università Modena- Reggio Emilia 20 35 35 40 130
Università di Parma 0 0 70 105 175
Friuli- Venezia Giulia Università di Udine 30 60 50 50 190
Università degli Studi di Trieste 0 0 50 50
Lazio Università di Cassino e del Lazio meridionale 130 130 150 335
Università Studi Internazionali di Roma-UNINT 100 100 200 200 600
Libera Università Maria SS Assunta 40 60 60 60 220
Università di Roma Tre 40 80 90 90 300
Università Europea di Roma 60 140 100 300 600
Università degli Studi
di Roma "Foro Italico"
30 60 100 110
Link Campus University 75 75 200 350
Saint Camillus International University 75 75 100 250
Università degli studi di Roma Tor Vergata 30 70 100 100 300
Università della Tuscia 40 40 30 30 140
Liguria Università di Genova 20 40 50 60 170
Lombardia Università Milano Bicocca 30 150 120 120 420
Università Cattolica Sacro Cuore 25 175 50 50 300
Marche Università di Macerata 40 70 50 60
Università di Urbino 25 30 30 40 125
Molise Università degli Studi del Molise 70 130 100 100
Piemonte Università di Torino 40 60 100 200 400
Puglia Università di Bari 100 150 160 160 570
Università di Foggia 200 200 300 400 1100
Università del Salento 150 150 150 150 600
Sardegna Università di Cagliari 45 75 85 95
Università di Sassari 0 50 50 50
Sicilia Università di Catania 150 250 250 350
Università Enna Kore 175 300 200 450
Università di Messina 200 400 400 400
Università di Palermo 200 400 400 400
Toscana Università di Firenze 100 100 100 100
Università di Pisa 15 55 80 100
Università di Siena 35 75 100 125
Trentino Università di Trento 0 30 40 30
Umbria Università di Perugia 30 50 80 100
Veneto Università di Verona 25 100 150 150
Università di Padova 50 150 80 50
Totale 22000