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Decreto M.I. 27.07.2021, n. 232

Ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali attraverso l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell'articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Riparto delle risorse

Art. 3 -  Obiettivi generali

Art. 4 -  Criteri di individuazione e valutazione delle proposte progettuali e budget di progetto

Art. 5 -  Riparto del finanziamento

Art. 6 -  Modalità di finanziamento e di rendicontazione dei progetti

Formula iniziale

Il Ministro

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 510, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, concernente "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, di adozione del "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129, avente a oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166 recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 30 dicembre 2020 di "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

Considerato che, sulla base di quanto preVisto dall'articolo 1, comma 511, della succitata legge n. 178 del 2020, "con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510";

Ritenuto opportuno definire le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 510 della legge n. 178 del 2020, procedendo altresì al riparto delle risorse medesime;

Accertato lo stanziamento di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sul capitolo 1420 "Fondo per l'attivazione di corsi extracurricolari a indirizzo jazzistico nei licei musicali" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio

finanziario 2021,

Decreta

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, definisce:

a) il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 510, della legge n. 178 del 2020;

b) gli obiettivi generali delle iniziative previste dal citato articolo 1, comma 510, della legge n. 178 del 2020, con riguardo all'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali attraverso l'attivazione di corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali;

c) i criteri di individuazione e valutazione delle proposte progettuali delle istituzioni scolastiche.

Art. 2 - Riparto delle risorse

1. La ripartizione del finanziamento di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), a valere sul capitolo 1420 "Fondo per l'attivazione di corsi extracurricolari a indirizzo jazzistico nei licei musicali" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2021, è effettuata su base regionale, in ragione del numero degli studenti iscritti agli ultimi tre anni dei licei musicali così come riportato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3 - Obiettivi generali

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 510, della legge n. 178 del 2020, le istituzioni scolastiche selezionate ai sensi dell'articolo 4 assicurano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ampliamento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica attraverso corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, anche tramite l'attivazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica e alle dimensioni creative e produttive collegate all'universo digitale;

b) realizzazione di prodotti creativi inerenti al progetto formativo realizzato.

2. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è costituito un Comitato tecnico scientifico incaricato di supportare e monitorare l'attivazione delle attività formative. Ai componenti dei Comitati non spettano compensi o indennità comunque denominati.

Art. 4 - Criteri di individuazione e valutazione delle proposte progettuali e budget di progetto

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici scolastici regionali, al fine di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 2, provvedono a:

a) acquisire le candidature dei licei musicali;

b) valutare le candidature attraverso la costituzione di un'apposita commissione nominata dall'Ufficio scolastico regionale e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici scolastici regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominati;

c) gli avvisi di selezione sono gestiti attraverso una piattaforma informatica dedicata, che consente una gestione uniforme e integrata delle fasi di presentazione dei bandi, di risposta delle scuole e di valutazione dei relativi progetti.

2. La valutazione dei progetti da parte degli Uffici scolastici regionali prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza della proposta alle specifiche caratteristiche richieste dall'avviso (massimo 50 punti);

b) efficacia nella gestione di iniziative relative all'organizzazione di corsi extracurriculari destinati agli studenti (massimo 20 punti);

c) qualità, fruibilità e innovatività delle esperienze formative previsti nella proposta (massimo 20 punti);

d) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative (massimo l0 punti).

3. Le proposte progettuali, in particolare:

a) specificano il tipo di attività di ampliamento dell'offerta formativa che intendono attivare;

b) espongono metodologie ed elementi innovativi del progetto;

c) documentano l'eventuale presenza di collaborazioni consolidate tra istituzione scolastica e realtà culturali e musicali del territorio attive nei diversi ambiti dei nuovi linguaggi musicali;

d) descrivono le modalità di coinvolgimento dei docenti e degli eventuali esperti esterni, degli studenti e delle loro famiglie;

e) presentano la tipologia e le modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e nello sviluppo del progetto;

f) descrivono le modalità di valutazione dei processi e dei materiali didattici prodotti e delle competenze raggiunte dagli studenti.

4. Ciascun progetto dovrà prevedere un budget non inferiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) e non superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00), anche tenuto conto del numero di sezioni presenti presso l'istituzione scolastica.

Art. 5 - Riparto del finanziamento

1. Ai fini del più ampio utilizzo delle risorse a disposizione, qualora al termine della fase regionale di selezione dei progetti residuino somme non assegnate, l'Ufficio scolastico regionale provvede a un'ulteriore ripartizione delle stesse, prioritariamente tra i progetti giudicati idonei e non vincitori e, successivamente, tra i progetti già risultati vincitori, fermo restando il finanziamento totale assegnato a livello regionale con il presente decreto.

Art. 6 - Modalità di finanziamento e di rendicontazione dei progetti

1. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale d'istruzione l'elenco dei progetti approvati, con indicazione delle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 4, nonché gli importi loro assegnati.

2. Gli importi di cui al comma 1 saranno corrisposti alle istituzioni scolastiche secondo le seguenti modalità:

a) il 50% dell'importo dovuto a titolo di acconto;

b) l'ulteriore 50% a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute relative ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del progetto, prodotta attraverso la piattaforma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e previa verifica e convalida delle stesse.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Allegato - Tabella A

Ripartizione fondi ampliamento offerta formativa dei licei musicali

REGIONE
ABRUZZO euro 76.032,73
BASILICATA euro 83.216,92
CALABRIA euro 40.989,82
CAMPANIA euro 663.939,33
EMILIA ROMAGNA euro 90.101,78
FRIULI-VENEZIA G. euro 33.825,58
LAZIO euro 175.713,43
LIGURIA euro 54.180,80
LOMBARDIA euro 343.045,30
MARCHE euro 46.697,27
MOLISE euro 15.865,10
PIEMONTE euro 170.025,94
PUGLIA euro 211.035,72
SARDEGNA euro 101.476,76
SICILIA euro 311.614,45
TOSCANA euro 246.058,67
UMBRIA euro 46.397,92
VENETO euro 189.782,48
ITALIA euro 3.000.000,00