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Decreto M.I. 22.07.2021, n. 61

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale. (G.U. 27.07.2021, n. 59)

Art. 9 - Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformità ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominata una commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali.

2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

3. Ciascuna commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti nella lingua inglese e da uno o più componenti esperti di informatica.

4. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. Le commissioni e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. Le commissioni definiscono in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.

5. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.