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Decreto M.I. 22.07.2021, n. 61

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale. (G.U. 27.07.2021, n. 59)

Art. 10 - Fasi della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:

a) eventuale prova preselettiva;

b) prova scritta;

c) prova orale.

2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso di competenze coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni dei profili professionali medesimi.

3. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese note mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di ciascuna di esse.

4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento d'identità e nel pieno rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19 in vigore, di cui verrà data informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.

5. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso.

6. L'espletamento delle prove avverrà nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 previste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Nel corso delle prove ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, testi normativi, manuali, circolari, note ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. E' fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

8. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento delle prove verranno definite dalla commissione e fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.

9. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.