Decreto M.I. 15.07.2021, n. 193
1. Per i motivi esposti in premessa, sono approvate le graduatorie di merito per n. 20 posizioni di comando presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, elencati all'allegato A dell'avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. n. 13183, e per n. 200 posizioni di semiesonero nelle regioni elencate all'allegato B del medesimo avviso pubblico, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, relative alla procedura prevista dall'avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. n. 13183, in attuazione dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.
2. Le graduatorie di merito hanno validità per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.
3. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, dell'avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. n. 13183, si riserva l'accertamento dei requisiti dei candidati e può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti.
4. Le graduatorie di merito sono pubblicate sul sito internet del Ministero dell'istruzione.
5. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati ai rispettivi Uffici per lo svolgimento esclusivamente di azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.
6. I docenti selezionati per la posizione di semiesonero sono esonerati dall'esercizio delle attività didattiche per il cinquanta per cento dell'orario di servizio per la durata di 2 anni scolastici - 2021/2022 e 2022/2023 - ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 4, del citato avviso prot. n. 13183 del 2021.
7. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le équipe territoriali formative si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del comando e del semiesonero, ai sensi dell'art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificato dall'articolo 1, commi 970 e 971, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.