IperTesto Unico IperTesto Unico

Avviso pubblico M.I. 20.05.2021, n. 13183

Avviso pubblico per la selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 1, commi 970 e 971, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio in videoconferenza, finalizzata a individuare, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, un numero massimo di venti docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale e di un numero massimo di duecento docenti da porre in posizione di semiesonero dall'esercizio delle attività didattiche per il cinquanta per cento dell'orario di servizio.

2. I venti docenti in posizione di comando da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale sono assegnati in numero di una unità a ciascuno degli Uffici scolastici regionali e di due unità alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale presso il Ministero dell'istruzione, secondo quanto previsto nella tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. I posti relativi al collocamento in semiesonero per un numero massimo di duecento docenti sono ripartiti, a livello regionale, sulla base del numero di istituzioni scolastiche presenti sul territorio come da tabella B, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. I venti docenti comandati e i duecento docenti in semiesonero dal servizio costituiscono le équipe territoriali formative, istituite per garantire la diffusione delle azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

5. Saranno definite graduatorie regionali distinte per ciascuna tipologia di posizione (comando e semiesonero) e una graduatoria unica per la selezione relativa alle posizioni di comando presso il Ministero dell'istruzione.

 

Art. 2 - Domanda di partecipazione

1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

2. Per la selezione relativa ai posti in posizione di semiesonero, il candidato può concorrere, a pena di esclusione, ai fini del semiesonero per il cinquanta per cento dell'orario di servizio per far parte delle équipe formative, esclusivamente per la regione in cui si trova la propria sede di titolarità per l'anno scolastico 2021-2022.

3. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale Istanze on-line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione.

4. Il docente candidato può presentare la propria istanza esclusivamente per una sola tipologia di posizione (comando o semiesonero), a pena di esclusione.

5. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il cognome e il nome;

b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;

c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;

d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione del posto presso il Ministero dell'istruzione o l'Ufficio scolastico regionale per il quale si candida, di cui alla tabella A, allegata al presente avviso, o semiesonero per la regione in cui si trova la propria sede di titolarità per l'anno scolastico 2021-2022);

e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;

f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

g) l'indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il sistema Istanze on-line;

h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per l'identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;

i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e

20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario e le eventuali misure di privacy in relazione alla propria disabilità;

j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.

6. Nella medesima domanda di partecipazione on line il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui alla tabella C, allegata al presente avviso.

7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

8. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

9 .La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno dell'eventuale colloquio in videoconferenza.

10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva, anche a seguito dell'eventuale posizionamento utile in graduatoria. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.

11. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di decadenza.

12. La Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

Art. 3 - Termine per inoltro della domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partire dalle ore 17.00 del giorno 24 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2021, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze on line, utilizzando il modello previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.

2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

 

Art. 4 - Requisiti richiesti

1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle metodologie didattiche innovative e dei processi di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, possedere specifiche e documentate esperienze nella gestione e interazione di gruppi di lavoro finalizzati a progettualità complesse nell'ambito della scuola digitale, nell'ideazione e realizzazione di contenuti digitali per la didattica, nella progettazione e realizzazione di ambienti digitali per la didattica, nella formazione di docenti e studenti alle competenze digitali, avere capacità di utilizzo di dispositivi programmabili.

2. Ai candidati ai posti di comando di cui alla tabella A, allegata al presente avviso, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta altresì un'adeguata competenza nella progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione, di iniziative didattiche e formative complesse e un'adeguata conoscenza dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle attività nel settore dell'innovazione didattica e digitale.

 

Art. 5 - Criteri di valutazione

1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una commissione appositamente costituita, attraverso la valutazione di:

- titoli culturali e scientifici: max 25 punti;

- esperienze professionali: max 30 punti;

- colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 4: max 45 punti.

2. La commissione di valutazione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto dalla tabella C, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La commissione, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate secondo la tabella C, redige una graduatoria per titoli per ciascun Ufficio scolastico regionale di cui alla tabella A e per ciascuna regione di cui alla tabella B.

 

Art. 6 -Colloquio in videoconferenza

1. Per la selezione dei docenti in posizione di comando è ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale per la posizione di comando un numero di docenti pari al triplo dei posti disponibili presso ciascun Ufficio scolastico regionale e presso il Ministero dell'istruzione, così come indicati nella tabella A, allegata al presente avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano conseguito punteggi pari merito.

2. Per la selezione dei docenti in posizione di semiesonero è ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti candidati al semiesonero pari al numero dei posti disponibili in ciascuna regione, maggiorato del cinquanta per cento e arrotondato all'unità superiore nel caso di numero dispari, così come indicati nella tabella B, allegata al presente avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano conseguito punteggi pari merito.

3. Ogni docente, che abbia validamente presentato la propria candidatura entro i termini previsti dall'avviso, potrà verificare, dopo l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l'esito della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze, accedendo al portale "Istanze on line", inserendo le proprie credenziali di accesso e selezionando l'istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l'orario di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale "Istanze on line" ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. L'avviso relativo alla data e all'orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque giorni prima dell'inizio degli stessi, sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Le modalità tecniche di svolgimento dell'esame saranno rese visibili ai candidati sul portale "Istanze on line", secondo la procedura indicata al comma 3, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il colloquio.

6. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l'accettazione delle modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.

7. Ogni candidato nella data e nell'ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi in una stanza senza altre persone, con le porte chiuse, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e dell'adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identità, che deve essere il medesimo documento allegato in sede di candidatura.

8. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari, telefono fisso o mobile.

9. La Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.

10. I candidati ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso devono caricare il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede di candidatura sul portale "Istanze on line", riaccedendo all'istanza di candidatura, almeno 3 giorni prima dell'inizio del colloquio stesso.

11. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.

12. Qualora la commissione rilevi, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.

13. L'avviso di cui al comma 4 del presente articolo contiene altresì le indicazioni per la richiesta di accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui in qualità di uditore ad altri candidati al colloquio. Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 richiedenti in ordine cronologico di richiesta per ciascuna giornata di svolgimento dei colloqui.

14. Tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta la durata della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite chat. In caso di comportamento non conforme dell'uditore, la commissione può procedere ad espellere l'uditore dalla sessione.

15. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di legge.

 

Art. 7 - Composizione e compiti della commissione. condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione

1. La commissione di valutazione, composta da tre membri, è nominata con apposito decreto e i componenti sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo.

2. La commissione di valutazione per la presente selezione pubblica può essere composta da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell'istruzione ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti in posizione di comando.

3. Alla commissione è assegnato un segretario.

4. La commissione, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5, procede a redigere le graduatorie di cui all'art. 8.

5. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle duecentoventi unità, la commissione può essere integrata con sottocommissioni e il presidente della commissione coordina i lavori delle sottocommissioni.

6. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti, e un segretario aggiunto.

7. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica anche i componenti supplenti, scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.

8. La commissione e le sottocommissioni possono validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le modalità previste dal decreto di nomina.

9. Ai membri della commissione e delle eventuali sottocommissioni, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.

10. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, si provvede con analogo decreto.

11. Il presidente e i componenti della commissione giudicatrice ovvero delle sottocommissioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;

b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori e i ricercatori universitari);

c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;

e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire carriere o incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più candidati.

12. Il decreto con il quale è costituita la commissione e le eventuali sottocommissioni è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'istruzione. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dall'incarico di presidente o di commissario, si provvede di volta in volta, con apposito decreto, a reintegrare la commissione.

 

Art. 8 - Graduatorie

1. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando distinte per Ufficio di assegnazione di cui all'allegata tabella A e per posizioni di semiesonero per ciascuna delle regioni di cui all'allegata tabella B, sono approvate con apposito decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, e sono pubblicate sul sito internet del Ministero.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.

3. Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, delle esperienze e del colloquio.

4. Il punteggio minimo per il superamento dell'intera selezione, dato dalla somma dei punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno 35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il docente più giovane per età.

5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti disponibili per ciascun Ufficio di cui all'allegata tabella A, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la decadenza dalla relativa graduatoria.

6. Conseguono il semiesonero dall'esercizio delle attività didattiche per il cinquanta per cento dell'orario di servizio i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti disponibili per regione, di cui all'allegata tabella B, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al semiesonero comporta la decadenza dalla graduatoria.

7. L'eventuale sopravvenuto trasferimento della sede di titolarità del docente candidato per la selezione in posizione di semiesonero in una regione diversa da quella della graduatoria comporta, altresì, la decadenza dalla graduatoria e dal semiesonero, se già disposto.

8. In caso di eventuale aumento del contingente delle équipe territoriali da parte del Ministero dell'istruzione, ovvero in caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.

 

Art. 9 - Inquadramento, trattamento e formazione

1. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati agli uffici di cui all'allegata tabella A per lo svolgimento esclusivamente di azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.

2. I docenti selezionati per la posizione di semiesonero sono esonerati dall'esercizio delle attività didattiche per il cinquanta per cento dell'orario di servizio per la durata di 2 anni scolastici - 2021/2022 e 2022/2023 - ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente avviso.

3. L'attività svolta nelle équipe territoriali formative per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

4. Il personale docente in posizione di comando è assegnato presso gli uffici di cui all'allegata tabella A. La sede di servizio è presso gli uffici dell'Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione. Non è previsto lo svolgimento del servizio ad orario parziale.

5. Al personale docente in posizione di semiesonero nell'ambito delle équipe territoriali formative si applicano, in materia di ferie, permessi e assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "Istruzione e Ricerca". L'istituzione scolastica presso la quale il docente continua a essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico, ivi comprese le assenze, le ferie e i permessi.

6. L'incarico di docente in posizione di semiesonero e componente delle équipe territoriali formative è incompatibile con la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi. Non è previsto lo svolgimento del servizio ad orario parziale.

7. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le équipe territoriali formative, si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del comando o del semiesonero, ai sensi dell'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

8. Per lo svolgimento delle attività nell'ambito delle équipe territoriali formative non è previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo l'eventuale rimborso delle spese certificate, secondo la normativa vigente e nei soli limiti delle risorse annualmente stanziate e disponibili per la formazione del personale scolastico.

9. Per i docenti componenti le équipe formative territoriali possono essere previste specifiche sessioni di formazione.

 

Art. 10 - Attività

1. I docenti individuati con la selezione in posizione di comando operano presso le sedi di servizio dell'Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione.

2. I docenti individuati con la selezione in posizione di semiesonero operano nella regione e nell'area geografica provinciale o territoriale dove è presente la sede di titolarità.

3. Le attività delle équipe territoriali saranno effettuate sul territorio di assegnazione e sono finalizzate a garantire la diffusione delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale fra tutte le istituzioni scolastiche del territorio di competenza e a promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative all'interno delle stesse istituzioni scolastiche.

4. Le attività e le azioni affidate alle équipe territoriali saranno coordinate e monitorate dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, anche avvalendosi di quota parte dei docenti con semiesonero nell'ambito della regione Lazio e in collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, al fine di garantire una effettiva diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, anche sulla base di apposite linee guida.

5. La Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale coordinerà a livello nazionale le azioni di monitoraggio annuale sulle attività svolte, nonché l'impatto delle attività delle équipe territoriali sulla formazione dei docenti e sulle competenze degli studenti.

6. Ai docenti costituenti le équipe formative territoriali possono essere affidati i compiti di:

a) sostegno e accompagnamento all'interno alle istituzioni scolastiche del territorio per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti digitali con metodologie innovative e sostenibili;

b) promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a realizzare l'innovazione metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai media;

c) promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per docenti sull'innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche del territorio, anche al fine di favorire l'animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso l'organizzazione di workshop e/o laboratori formativi;

d) documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie didattiche innovative, monitoraggio e valutazione delle azioni formative adottate.

7. La Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale definisce, con successivi atti, le modalità di svolgimento delle attività da parte delle équipe territoriali in coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale.

 

Art. 11 - Accesso agli atti della selezione

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione e la speditezza delle operazioni selettive.

 

Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione medesima e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

 

Art. 13 - Norme di salvaguardia

1. Il Ministero dell'istruzione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.

 

Art. 14 - Oneri

1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando e dal semiesonero del personale docente costituente le équipe formative territoriali si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'istruzione.

 

Allegato - Tabella A

Ufficio di assegnazione Docenti da assegnare in posizione di comando
Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Roma 2
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo 1
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata 1
Ufficio scolastico regionale per la Calabria 1
Ufficio scolastico regionale per la Campania 1
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna 1
Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia 1
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 1
Ufficio scolastico regionale per la Liguria 1
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 1
Ufficio scolastico regionale per le Marche 1
Ufficio scolastico regionale per il Molise 1
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte 1
Ufficio scolastico regionale per la Puglia 1
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 1
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 1
Ufficio scolastico regionale per la Toscana 1
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria 1
Ufficio scolastico regionale per il Veneto 1

 

Allegato - Tabella B

Regioni Istituzioni scolastiche Docenti in posizione di semiesonero
Abruzzo 193 5
Basilicata 115 3
Calabria 360 9
Campania 986 24
Emilia Romagna 534 13
Friuli Venezia Giulia 167 4
Lazio 723 18
Liguria 188 5
Lombardia 1.139 27
Marche 236 6
Molise 52 1
Piemonte 542 13
Puglia 635 16
Sardegna 274 7
Sicilia 832 20
Toscana 476 12
Umbria 139 3
Veneto 593 14

Allegato - Tabella C

A. Valutazione dei titoli culturali e scientifici
a) ulteriore laurea rispetto al titolo di accesso all'insegnamento fino al massimo di un titolo:
- diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) punti 6
- laurea specialistica (LS) punti 6
- laurea magistrale (LM) punti 6
- laurea triennale o di primo livello (L) punti 4
max 6 punti
b) conoscenza delle lingue a livello almeno B2 certificata dagli enti certificatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889 (1 punto per ciascuna certificazione posseduta di livello almeno B2) max 3 punti
c) dottorato di ricerca attinente alle aree tematiche dell'innovazione digitale nelle istituzioni scolastiche 4 punti
d) master di I (punti 2) o II livello (punti 4), corrispondenti a 60 CFU con esame finale, nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) nella didattica o, comunque, nell'ambito di settori coerenti con le aree tematiche dell'innovazione digitale nelle istituzioni scolastiche, conseguiti in differenti anni accademici e fino ad un massimo di quattro, rilasciati da università max 8 punti
e) pubblicazioni di approfondimento attinenti alle aree tematiche dell'innovazione digitale nelle istituzioni scolastiche e, in particolare, relativi all'innovazione digitale nel settore scolastico e della didattica multimediale (punti 1 per ogni pubblicazione, sino a un massimo di 4 punti) max 4 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile 25 punti

 

B. Valutazione delle esperienze professionali
a) svolgimento di attività didattiche e formative extracurricolari per studenti mediante l'utilizzo di metodologie innovative e strumenti digitali per l'apprendimento, nonché progettazione e coordinamento di azioni nell'ambito del PON "Per la scuola" coerenti con le finalità del PNSD, effettuate negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso (1 punto per ogni incarico documentato) max 7 punti
b) svolgimento di attività formative per docenti, in qualità di formatore, sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, effettuate negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso (1 punto per ogni incarico documentato) max 7 punti
c) svolgimento del ruolo di componente dell'équipe formativa territoriale (4 punti per ciascun anno scolastico con incarico documentato) max 8 punti
d) svolgimento del ruolo di animatore digitale (2 punti per ciascun anno scolastico con incarico documentato) max 6 punti
e) svolgimento del ruolo di componente del team dell'innovazione nella scuola (1 punto per ciascun anno scolastico con incarico documentato) (l'incarico di animatore non è cumulabile con quello di componente del team dell'innovazione, svolto nello stesso anno scolastico) max 2 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile 30 punti

 

C. Colloquio
a) conoscenza relativa agli ambienti di apprendimento innovativi e alle azioni del Piano nazionale scuola digitale max 15 punti
b) padronanza nell'utilizzo degli strumenti digitali nella didattica mediante dimostrazione teorica o pratica max 15 punti
c) approfondimento delle esperienze professionali svolte (chiarezza e pertinenza, innovatività, scalabilità, riproducibilità, trasferibilità dell'esperienza) max 10 punti
d) aspetti motivazionali e competenze relazionali max 5 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile 45 punti