IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 15.06.2021, n. 826

Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. (G.U. 15.06.2021, n. 47)

Art. 4 - Prove di esame per i posti comuni

1. La prova scritta, unica e distinta per ciascuna classe di concorso, consiste in più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso, nonché sulla preparazione informatica, volta all'accertamento delle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento, e sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

2. La prova, computer-based, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sulle competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese. Per la classe di concorso A027 - Matematica e fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze, i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.

3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

4. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

5. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

6. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all'art. 9, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201.

7. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

8. Nei casi di cui al comma 8, dell'art. 8 del decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7 dell'articolo citato. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

9. Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione. È vietato invece introdurre nella sede di esame appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.