Decreto M.I. 15.06.2021, n. 826
1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni personali ostative previste dal decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50, ai sensi dell'art. 59, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.