IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 01.06.2021, n. 743

_.

Art. 3 - Individuazione dei beneficiari

1. Gli Uffici scolastici regionali emanano, sulla base delle finalità del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di ausili, specifici bandi rivolti alle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie.

2. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici similari da parte delle Regioni e degli Enti locali, predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), specifici progetti nelle seguenti aree:

a) acquisizione in comodato d'uso di sussidi didattici e ausili tecnici;

b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici e ausili tecnici già in dotazione all'Istituzione scolastica;

c) qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico o l'ausilio tecnico effettivamente utilizzabile (installazione, personalizzazione, formazione e assistenza all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati nelle tecnologie assistive, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

3. Le istituzioni scolastiche trasmettono i suddetti progetti, tramite la piattaforma nazionale web dedicata "Strumenti e ausili didattici per la disabilità", agli Uffici Scolastici Regionali ai fini della loro valutazione.

4. I progetti, di cui al comma 2 del presente articolo, sono selezionati da Commissioni istituite dai direttori e dai dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali, composte da professionalità inter ne all'Amministrazione, da rappresentanti dei CTS (Centri territoriali di supporto) e delle Scuole polo per l'inclusione, delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché da ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei Gruppi di lavoro regionali e territoriali per l'inclusione, anche al fine di garantire il necessario raccordo con le Regioni e gli Enti locali. Alle Commissioni possono partecipare anche rappresentanti dei Comuni individuati dalle ANCI regionali, e rappresentanti delle Province individuati dalle UPI regionali.

5. La valutazione dovrà tener conto, fra l'altro, delle specifiche necessità territoriali, degli element i desunti dalla ricognizione dei sussidi e ausili già in dotazione dei Centri territoriali di supporto e delle Scuole polo per l'inclusione, nonché dell'opportunità di utilizzare detti sussidi didattici e ausili tecnici in forma consortile fra reti di scuole, anche a titolo temporaneo.

6. Ai fini dell'individuazione dei beneficiari, ciascuna delle Commissioni, di cui al comma 4 del presente articolo, formula le graduatorie dei progetti su base provinciale, anche al fine del loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio in corso d'anno.

7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono le graduatorie ai Centri territoriali di supporto, ai fini della programmazione degli interventi.