Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:
1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
3. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonché in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualita? nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.