Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226
1. Il Ministro dispone, su conforme parere dell'ANVUR, l'accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Università, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
3. Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui al presente regolamento.