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Decreto M.I. 07.12.2021, n. 2451

Avviso pubblico relativo all'ampliamento e all'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Finalità dell'avviso

Art. 2 -  Soggetti destinatari

Art. 3 -  Requisiti di partecipazione

Art. 4 -  Modalità di presentazione della candidatura

Art. 5 -  Valutazione delle proposte progettuali

Art. 6 -  Rinnovo sperimentazioni di percorsi quadriennali in corso

Art. 7 -  Durata della sperimentazione

Formula iniziale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in particolare l'articolo 8, relativo alla quota di flessibilità del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche, e l'articolo 11, concernente iniziative finalizzate all'innovazione metodologico-didattica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti dai percorsi liceali";

Viste la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, concernente linee guida relative al primo biennio degli istituti tecnici, e la direttiva 16 gennaio 2012, n.4, concernente Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli istituti tecnici;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, concernente il Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale";

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia e, in particolare, la Missione 4C1.1 - Riforma 1.4, relativa alla Riforma del Sistema di orientamento, nell'ambito della quale è previsto l'ampliamento della sperimentazione dei licei e degli istituti tecnici quadriennali;

Considerato che i percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, andranno a regime nell'anno scolastico 2022/2023;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 3 dicembre 2021, n. 344, finalizzato ad attuare un Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, in corso di registrazione;

Emana

Il Presente Avviso

Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia

 

Art. 1 - Finalità dell'avviso

1. Ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 (di seguito Decreto), per il sostegno e la promozione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e del curricolo di scuola, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è promosso, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, il rinnovo e l'ampliamento del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado (di seguito Piano).

2. Il Piano è destinato a mille nuove classi prime di istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, secondo la ripartizione per regioni di cui all'Allegato B.

3. I percorsi quadriennali sperimentali assicurano l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento, ivi compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, compresa la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile, nonché il potenziamento delle discipline STEM, mediante il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale e all'utilizzo di tutte le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell'organico dell'autonomia.

Art. 2 - Soggetti destinatari

1. Possono presentare progetti di innovazione metodologico-didattica finalizzati alla realizzazione dei percorsi quadriennali, di cui all'articolo 1:

- le istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, sia statali che paritarie, riferiti agli indirizzi di liceo e di istituto tecnico, che saranno avviati a partire dall'anno scolastico 2022/2023;

- le istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione professionale, che saranno avviati a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che intendono presentare la propria candidatura devono predisporre, previa deliberazione degli organi collegiali competenti e in coerenza con gli orientamenti del Piano triennale dell'offerta formativa, un progetto di sperimentazione di percorso quadriennale di istruzione secondaria di secondo grado, che abbia le seguenti caratteristiche:

a) indicazione dell'indirizzo, liceale, tecnico o professionale, già presente nell'offerta formativa, cui si riferisce il percorso sperimentale quadriennale, ai fini del rilascio, al termine dei quattro anni di corso, del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

b) attivazione di una classe prima sperimentale con il numero di studenti previsto dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori degli studenti. Il progetto indica, pena esclusione dalla procedura di selezione, i criteri di priorità deliberati dal Consiglio di istituto da applicare in caso di eccedenza di richieste di iscrizione. In ogni caso il percorso quadriennale deve essere distinto dal percorso ordinamentale e la classe sperimentale non può essere articolata con altra classe di percorso quinquennale già attivato nell'istituto statale o paritario. Non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato percorso scolastico di otto anni[1] e di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni;

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[1] Vedi Nota Ministero Istruzione, università e ricerca 21 gennaio 2009, n. 1294

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c) realizzazione di progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l'università e i percorsi terziari non accademici;

d) potenziamento dell'apprendimento linguistico attraverso l'insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno di corso (a partire dal secondo anno di corso e per due lingue straniere per i percorsi di liceo linguistico);

e) valorizzazione delle attività laboratoriali e dell'adozione di metodologie didattiche innovative, nonché dell'utilizzo delle tecnologie didattiche per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e trasversali, anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe;

f) possibilità di effettuare insegnamenti curricolari on line, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali che consentano di registrare le presenze degli studenti per un numero di ore non superiore al dieci per cento dell'orario annuale previsto dal progetto di sperimentazione;

g) potenziamento delle discipline STEM;

h) introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile;

i) articolazione del curricolo attraverso l'attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

l) adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del1999, anche al fine di compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del percorso scolastico, per il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi e per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dal secondo anno di corso.

m) dichiarazione di disponibilità a partecipare ad attività formative previste nel Piano nazionale di formazione docenti e a monitoraggi qualitativi regionali e nazionali;

n) per gli istituti paritari, nel caso di approvazione del progetto secondo quanto previsto dal successivo articolo 5, impegno a richiedere entro il 31 marzo 2022 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla legge n. 62/2000;

o) per gli istituti statali, dichiarazione che il progetto di innovazione è effettuato nei limiti delle risorse strumentali e professionali disponibili, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura

1. Le istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria proposta progettuale per l'adesione al Piano, devono far pervenire la propria candidatura inviando all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio scolastico regionale competente (Allegato A), tassativamente entro le ore 23.59 del 4 gennaio 2022:

- istanza di partecipazione, secondo il modello (Allegato C), comprensiva delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, lettere k) ed m) e, esclusivamente per gli istituti paritari, l);

- progetto in formato PDF, debitamente firmato dal dirigente scolastico, elaborato in coerenza con quanto previsto nel precedente art. 3;

- delibera del collegio dei docenti di adesione al progetto di innovazione;

- delibera del consiglio di istituto di adesione al progetto di innovazione.

2. Tutta la documentazione allegata deve essere inserita in una cartella compressa.

3. La mancata previsione nel progetto di tutti i requisiti di partecipazione come specificati dal precedente articolo, il mancato invio della documentazione sopra indicata o l'invio del progetto di innovazione in data successiva al 4 gennaio 2022 comporta l'esclusione dalla presente procedura di selezione.

Art. 5 - Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale scolastico o dell'amministrazione di elevata specializzazione.

2. Nella valutazione dei progetti la Commissione, sempre nel rispetto delle caratteristiche progettuali e di qualità richieste, tiene conto dell'equilibrata distribuzione delle classi sperimentali a livello regionale e dell'equilibrato coinvolgimento dei percorsi ordinamentali di istruzione liceale, tecnica e professionale.

3. La Commissione effettua la valutazione di ciascun progetto, redatto con l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 3 e trasmesso alle condizioni di cui all'articolo 4, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza del progetto con le finalità dell'articolo 1 (massimo 15 punti);

- grado di corrispondenza del progetto con i requisiti di continuità e orientamento, valorizzazione di attività laboratoriali e metodologie didattiche innovative, potenziamento delle discipline STEM, introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, indicati nell'articolo 3 (massimo 45 punti);

- qualità complessiva della modalità organizzativa del progetto in termini di adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, metodologia e organizzazione dei moduli CLIL, utilizzo di piattaforme digitali (massimo 40 punti).

4. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.

5. Le graduatorie regionali dei progetti valutati sono approvate dai Direttori generali e dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali entro il 21 gennaio 2022 e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.

6. Entro la medesima data gli elenchi delle istituzioni scolastiche che hanno ottenuto una valutazione almeno pari a 50/100 sono trasmessi al Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - per l'eventuale compensazione fra i territori regionali, prevista dall'articolo 6, comma 5 del Decreto.

7. Ai componenti le Commissioni tecniche territoriali non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Art. 6 - Rinnovo sperimentazioni di percorsi quadriennali in corso

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che abbiano in corso progetti precedentemente autorizzati per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado possono ottenerne il rinnovo, su domanda (Allegato D), alle seguenti condizioni:

a) aver attivato una classe prima sperimentale, regolarmente funzionante nell'anno scolastico 2020/21;

b) rimodulazione del progetto di innovazione metodologico-didattica precedentemente autorizzato, secondo i criteri previsti dall'articolo 3.

2. In caso di valutazione positiva da parte della Commissione tecnica territoriale di cui all'articolo 5, la sperimentazione si intende rinnovata e le classi così autorizzate non sono ricomprese nel numero massimo di nuove mille classi prime di cui all'articolo 6 del Decreto.

3. Qualora le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 non presentino una rimodulazione dei progetti di sperimentazione quadriennale secondo i criteri previsti dall'articolo 3, ovvero i progetti presentati non siano valutati positivamente dalla Commissione tecnica territoriale, non si procede al rinnovo delle sperimentazioni in atto. In tal caso, le sole classi intermedie, già funzionanti, completano il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.

4. Rimane ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche di cui al comma 1, di presentare anche istanza di partecipazione al Piano, nei termini del presente Avviso di selezione pubblica, per l'attivazione di una ulteriore classe prima sperimentale, come previsto dal Decreto.

Art. 7 - Durata della sperimentazione

1. Le istituzioni scolastiche selezionate secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 sono autorizzate, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, oppure dall'anno scolastico 2023/2024 in caso di istituti di istruzione professionale, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per una sola sezione, a partire dalla classe prima, per ciascuna istituzione scolastica coinvolta nel presente Piano di sperimentazione.

2. Al termine del ciclo sperimentale quadriennale, previa valutazione positiva da parte del Comitato scientifico nazionale di cui all'articolo 9 del Decreto, la sperimentazione può essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo le classi intermedie già funzionanti completano il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.

Allegato A - Indirizzi di Posta elettronica certificata degli Uffici scolastici regionali

Ufficio scolastico regionale PEC
Abruzzo drab@postacert.istruzione.it
Basilicata drba@postacert.istruzione.it
Calabria drcal@postacert.istruzione.it
Campania drca@postacert.istruzione.it
Emilia Romagna drer@postacert.istruzione.it
Friuli Venezia Giulia drfr@postacert.istruzione.it
Lazio drla@postacert.istruzione.it
Liguria drli@postacert.istruzione.it
Lombardia drlo@postacert.istruzione.it
Marche drma@postacert.istruzione.it
Molise drmo@postacert.istruzione.it
Piemonte drpi@postacert.istruzione.it
Puglia drpu@postacert.istruzione.it
Sardegna drsa@postacert.istruzione.it
Sicilia drsi@postacert.istruzione.it
Toscana drto@postacert.istruzione.it
Umbria drum@postacert.istruzione.it

Allegato B - Riparto classi percorsi quadriennali sperimentali

REGIONI IIS STATALI IIS PARITARI TOTALE STUDENTI STATALI STUDENTI PARITARIE TOTALE 50% per scuole 50% per studenti totale classi sperimentali
Abruzzo 135 21 156 53.800 676 54.476 11,29 10,58 22
Basilicata 101 1 102 26.815 64 26.879 7,38 5,22 13
Calabria 282 33 315 86.089 1.219 87.308 22,80 16,95 40
Campania 653 367 1020 288.139 25.321 313.460 73,84 60,87 135
E. Romagna 299 56 355 192.026 4.307 196.333 25,70 38,12 64
Friuli V.G. 121 12 133 46.909 1.042 47.951 9,63 9,31 19
Lazio 445 296 741 239.858 14.261 254.119 53,64 49,35 103
Liguria 126 16 142 57.547 2.093 59.640 10,28 11,58 22
Lombardia 643 367 1010 363.908 32.731 396.639 73,11 77,02 150
Marche 153 40 193 69.213 1.527 70.740 13,97 13,74 28
Molise 49 0 49 12.800 0 12.800 3,55 2,49 6
Piemonte 345 58 403 165.264 5.496 170.760 29,17 33,16 62
Puglia 410 28 438 186.763 1.388 188.151 31,71 36,54 68
Sardegna 191 18 209 66.608 507 67.115 15,13 13,03 28
Sicilia 539 192 731 213.608 8.408 222.016 52,92 43,11 96
Toscana 316 49 365 158.898 2.735 161.633 26,42 31,39 58
Umbria 91 8 99 38.688 248 38.936 7,17 7,56 15
Veneto 354 92 446 196.623 9.321 205.944 32,29 39,99 72
totale 5.253 1.654 6.907 2.463.556 111.344 2.574.900 500 500 1.000

Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti agg. al 1/12/2021

Allegato C - Istanza

Allegato D - Istanza rinnovo