Decreto M.I. 07.12.2021, n. 2451
1. La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale scolastico o dell'amministrazione di elevata specializzazione.
2. Nella valutazione dei progetti la Commissione, sempre nel rispetto delle caratteristiche progettuali e di qualità richieste, tiene conto dell'equilibrata distribuzione delle classi sperimentali a livello regionale e dell'equilibrato coinvolgimento dei percorsi ordinamentali di istruzione liceale, tecnica e professionale.
3. La Commissione effettua la valutazione di ciascun progetto, redatto con l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 3 e trasmesso alle condizioni di cui all'articolo 4, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza del progetto con le finalità dell'articolo 1 (massimo 15 punti);
- grado di corrispondenza del progetto con i requisiti di continuità e orientamento, valorizzazione di attività laboratoriali e metodologie didattiche innovative, potenziamento delle discipline STEM, introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, indicati nell'articolo 3 (massimo 45 punti);
- qualità complessiva della modalità organizzativa del progetto in termini di adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, metodologia e organizzazione dei moduli CLIL, utilizzo di piattaforme digitali (massimo 40 punti).
4. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.
5. Le graduatorie regionali dei progetti valutati sono approvate dai Direttori generali e dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali entro il 21 gennaio 2022 e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.
6. Entro la medesima data gli elenchi delle istituzioni scolastiche che hanno ottenuto una valutazione almeno pari a 50/100 sono trasmessi al Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - per l'eventuale compensazione fra i territori regionali, prevista dall'articolo 6, comma 5 del Decreto.
7. Ai componenti le Commissioni tecniche territoriali non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.