Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48048
1. Le candidature per la realizzazione di nuovi edifici pubblici adibiti ad uso scolastico devono osservare tutte le seguenti condizioni:
a) la demolizione di uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, ad eccezione di quelli di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe;
b) la costruzione di un unico edificio scolastico pubblico in situ, salvo esigenze di delocalizzazione derivanti da rischio idrogeologico, da sopraggiunti vincoli di inedificabilità o da altre motivate esigenze;
c) l'area su cui deve essere realizzata la nuova edificazione, in caso di delocalizzazione, deve essere, a pena di esclusione alla data di scadenza del presente avviso, di proprietà pubblica, nella piena disponibilità dell'ente locale, urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque altro vincolo che possa costituire impedimento all'edificazione, e deve essere già destinata da strumento urbanistico a zone per impianti e attrezzature collettive (scuole);
d) nel caso in cui la proprietà dell'edificio pubblico appartenga ad altro ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è necessario acquisire, alla data di scadenza del presente avviso, il nulla osta da parte dell'ente proprietario per proporne la demolizione e la ricostruzione;
e) le dimensioni dell'area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 per la realizzazione dell'ordine di scuola prescelto, salvo quanto previsto dal punto 2.1.2 del citato decreto ministeriale;
f) almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici oggetto di sostituzione deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
g) la nuova costruzione non deve comportare un incremento di consumo di suolo, se non nel limite massimo del 5% della superficie coperta ante operam;
h) il nuovo edificio deve conseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB (nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana;
i) il costo complessivo di quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda del nuovo edificio, deve essere contenuto tra 1.600 euro/m2 e 2.400 euro/m2;
j) la progettazione dovrà prevedere il coinvolgimento di tutti gli stakeholders con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti.
2. Per la costruzione della nuova scuola non sono ammesse a finanziamento:
a) proposte che non rispettino le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo;
b) proposte che non consentano il rispetto della tempistica di attuazione definita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
c) proposte incomplete oppure pervenute dopo il termine di scadenza dell'avviso, oppure non conformi alle prescrizioni stabilite nel presente avviso;
d) proposte che risultino già finanziate con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione del c.d. "doppio finanziamento", ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
e) proposte relative a edifici oggetto di demolizione privi di verifica di vulnerabilità sismica e di attestazione di prestazione energetica;
f) proposte relative a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A;
g) proposte che non rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);
h) proposte presentate da enti che non garantiscano il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
i) proposte relative a edifici scolastici che abbiano ricevuto negli ultimi 5 anni finanziamenti europei, nazionali e regionali per interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico e/o di efficientamento energetico, ivi inclusa anche la sola progettazione.