IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48048

Costruzione di nuove Scuole.

Art. 4 - proposte e candidature finanziabili

1. Sono finanziabili esclusivamente proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano entrambe le seguenti condizioni:

a) la demolizione di edificio/i oggetto di sostituzione edilizia con ricostruzione in situ, salvo possibilità di delocalizzazione nel caso in cui l'area, su cui risulta presente l'edificio o uno degli edifici oggetto di demolizione, sia soggetta a rischio idrogeologico, a sopraggiunti vincoli di inedificabilità o per altre motivate esigenze;

b) e la costruzione di un unico edificio che consegua un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB (nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana.

2. Ogni ente può presentare una sola candidatura riferita a uno o più edifici scolastici, oggetto di demolizione.

3. La candidatura deve contenere una proposta progettuale dimensionata in coerenza al numero di studentesse e studenti che saranno ospitati nel nuovo edificio scolastico nel rispetto degli indici contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica".

4. Gli enti si impegnano a mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.