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Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48038

Mense.

Art. 9 - criteri di valutazione

1. La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) assenza o presenza di locali adibiti a mensa scolastica con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):

- assenza: 25 punti;

- presenza: 0 punti;

b) inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a mensa scolastica delle istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):

- inagibilità totale: 25 punti;

- inagibilità parziale: 15 punti;

c) tipologia di intervento (max 20 punti):

- nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento: 20 punti;

- riqualificazione mense esistenti (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico): 15 punti;

- riconversione di spazi esistenti: 10 punti;

d) tasso di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall'INVALSI relativo all'istituzione scolastica interessata: max 15 punti;

e) inserimento della proposta progettuale nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

2. Per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei punteggi, con riferimento al criterio di cui al punto d), si precisa che il punteggio è determinato sulla base dei tassi contenuti nelle rilevazioni eseguite da INVALSI e secondo la nota metodologica che sarà pubblicata sulla pagina del sito internet del Ministero dell'istruzione dedicata alle azioni del PNRR. Nel caso di mense a servizio di più istituzioni scolastiche sarà valutato il tasso di disagio negli apprendimenti dell'istituzione scolastica più favorevole per il concorrente.

3. La mancanza di una sola delle dichiarazioni riferite ai criteri di cui al comma 1 comporta l'impossibilità di assegnazione del relativo punteggio premiale.

4. Si specifica che a parità di punteggio precede la candidatura relativa all'edificio scolastico con il tasso di disagio negli apprendimenti più alto dell'istituzione scolastica di riferimento e, in caso di ulteriore parità, la candidatura pervenuta prima temporalmente.