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Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48038

Mense.

Art. 10 - graduatorie e modalità di gestione degli interventi

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono approvate le graduatorie su base regionale e sono individuati, nei limiti delle risorse disponibili, gli enti locali ammessi a finanziamento.

2. Le graduatorie sono redatte su base regionale applicando i criteri e i punteggi di cui all'art. 9, comma 1, per ciascuna candidatura e indicano altresì l'importo richiesto nei limiti dei massimali fissati. L'inserimento nelle graduatorie non costituisce di per sé titolo di ammissione al finanziamento, dovendo il Ministero procedere a tutte le verifiche necessarie rispetto alle dichiarazioni rese in sede di candidatura.

3. Le risorse ripartite su base regionale, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, e non assegnabili agli enti locali in quanto residui di stanziamento o per carenza di fabbisogno a seguito dell'espletamento della presente procedura, sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale di risorse destinata alle regioni del Mezzogiorno, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 2021, n. 343.

4. Successivamente e a seguito delle necessarie verifiche, il Ministero dell'istruzione comunica agli enti locali l'avvenuto finanziamento e procede alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento con gli enti locali beneficiari, secondo lo schema di cui all'allegato 5 al presente Avviso.

5. Il Ministero monitora la qualità dei progetti degli interventi proposti, affinché rispettino la piena fruibilità degli ambienti, l'innovatività nella didattica e l'inclusività.

6. Il Ministero dell'istruzione utilizza apposito sistema informativo che dovrà essere implementato da ogni ente locale per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, le cui linee guida saranno comunicate ad ogni ente locale al momento della stipula della convenzione.