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Decreto M.I. 02.12.2021, n. 48040

Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola.

Art. 7 - spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

a) lavori;

b) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) spese tecniche per incarichi esterni;

d) imprevisti;

e) pubblicità;

f) attrezzature per l'allestimento delle palestre nei limiti del 20% del contributo richiesto;

g) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici.

2. Le percentuali e i criteri delle voci di costo di cui al comma 1 sono definite con successivo atto, sulla base delle indicazioni che saranno fornite con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

3. Non sono ammissibili:

a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui deve essere realizzata la nuova palestra ovvero l'area sportiva all'aperto;

b) sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione/riqualificazione di un'area sportiva all'aperto;

c) servizi e/o lavori affidati dall'ente locale in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle misure di semplificazione stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima della stipula della convenzione con il Ministero dell'istruzione;

e) spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;

f) i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della stipula della convenzione con il Ministero dell'istruzione;

g) le spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.