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Decreto legge 24.12.2021, n. 221

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 24.12.2021, n. 305)

Art. 5 quater - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto

1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:»;

2) la lettera e-bis) è abrogata;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. 2-ter.

A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis»;

d) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

e) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis e 3».