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Decreto legge 24.12.2021, n. 221

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 24.12.2021, n. 305)

Art. 5 quinquies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022 » e le parole: « la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022».