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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 5 bis - Musei e altri istituti e luoghi della cultura 30

1. In zona bianca e31 gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone32. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre.

30

Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

31

Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

32

Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 08.10.2021, n. 139, conv. con modif. da L. 03.12.2021, n. 205.