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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 5 - Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi 16

1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanita' pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorita' competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.171819

1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito20, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.21

2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito22, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico23.24

[2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.]25

3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport26.27

3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso28.

[4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.]29

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Articolo abrogato dall'art. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

17

Comma così modificato dall'art. 5 bis, comma 2, lett. a), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

18

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 08.10.2021, n. 139, conv. con modif. da L. 03.12.2021, n. 205.

19

Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

20

Comma così modificato dall'art. 5 bis, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

21

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 08.10.2021, n. 139, conv. con modif. da L. 03.12.2021, n. 205.

22

Comma così modificato dall'art. 5 bis, comma 2, lett. 2), n. 1) e 2), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

23

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 08.10.2021, n. 139, conv. con modif. da L. 03.12.2021, n. 205.

24

Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

25

Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

26

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 08.10.2021, n. 139, conv. con modif. da L. 03.12.2021, n. 205.

27

Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

28

Comma inserito dall'art. 4, comma 2, D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2021, n. 11.

29

Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.