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Decreto legge 06.08.2021, n. 111

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (G.U. 06.08.2021, n. 187)

Art. 5 - Disposizioni di coordinamento

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.