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Decreto legge 06.08.2021, n. 111

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (G.U. 06.08.2021, n. 187)

Art. 4 - Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

[2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.]1

[3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.]2

1

Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 08.10.2021, n. 139, conv. con modif. da L. 03.12.2021, n. 205.

2

Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 08.10.2021, n. 139, conv. con modif. da L. 03.12.2021, n. 205.