Decreto M.I. 24.08.2021
1. Il modello di «Certificato di competenze» di cui all'allegato A del presente decreto è adottato, altresì, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di secondo livello di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012, a partire dall'anno scolastico di attivazione dei percorsi di cui al decreto legislativo n. 61/2017;
2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 certificano le competenze, ovvero le conoscenze e le abilità, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti nel corso del primo, secondo e terzo periodo didattico, ovvero al termine del primo e secondo periodo didattico, sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi in coerenza con i risultati di apprendimento del profilo in uscita;
3. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresì, il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Patto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012;
4. La certificazione delle competenze di cui al comma 2:
a) è effettuata con riferimento alle unità di apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente;
b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilità e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi e finali dei diversi periodi didattici del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui è organizzato il percorso di studio.