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Decreto M.I. 24.08.2021

Adozione del «Certificato di competenze» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. (G.U. 24.12.2021, n. 305)

Art. 3 - Modalità di rilascio della certificazione

1. La certificazione delle competenze di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) è rilasciata, a domanda dell'interessato, dall'istituzione scolastica di appartenenza nel corso o al termine delle singole annualità di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, del percorso di studi di istruzione professionale;

b) è redatta dal consiglio di classe e sottoscritta dal dirigente scolastico a seguito della valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti dalla studentessa e dallo studente, in termini di competenze, abilità, conoscenze, ovvero di sole abilità e conoscenze nel caso in cui le competenze non siano state pienamente raggiunte, in relazione alle unità di apprendimento di riferimento e alla personalizzazione del percorso di apprendimento esplicitato nel progetto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61/2017.