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Decreto M.I. 06.08.2021, n. 251

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 2021/22.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" e la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili";

Visto l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare l'articolo 1, comma 964, il quale prevede che: "Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché' di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire .288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.";

Visto altresì il comma 967 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si dispone che: "Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. [...]";

Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'articolo 9, comma 19;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, il quale disciplina le procedure di assunzione del personale impegnato, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nello svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari ed in precedenza dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visti gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", che prevedono la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 dicembre 2018, n. 863, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto l'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

Considerato che per l'anno scolastico 2021/2022, al 31 agosto 2021, si registrano n. 10.693 cessazioni effettive dal servizio nei diversi ruoli professionali del personale A.T.A., così come risultanti dal sistema informativo del Ministero alla data del 8 giugno 2021, comprensive di quelle, a qualsiasi titolo intervenute nell'anno scolastico 2020/2021, del personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizie espletate ai sensi dell'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;

Considerata l'autorizzazione, di cui all'articolo 1, comma 964, della legge n. 178/2020, ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2021, con contratto di lavoro a tempo pieno e fino ad un massimo di 45 unità, coloro che nella procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

Considerato l'incremento, di cui all'articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020, per complessive 1.000 unità, delle facoltà assunzionali del personale assistente tecnico corrispondenti all'incremento, di cui al medesimo disposto normativo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, della dotazione organica del personale A.T.A. relativa all'anzidetto profilo professionale, laboratorio "Informatica" (cod. T72), da destinare alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado;

Preso atto che per l'anno scolastico 2021/2022 non sono emerse esigenze di ricollocamento intercompartimentale del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché del personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la nota n. 26864 del 23 giugno 2021 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione per un contingente complessivo di posti da destinare alle immissioni in ruolo del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2021/2022, al netto delle unità in esubero in ambito provinciale, pari a n. 12.206 unità e la posticipazione all'anno scolastico 2022/2023 delle procedure di mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2021 prot. n. 15440 con la quale le nomine in ruolo del personale A.T.A. da autorizzare per l'anno scolastico 2021/2022, comprese quelle richieste in relazione al profilo di DSGA, venivano assentite nel limite di 12.193 unità.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l'assunzione di n. 12.193 unità di personale A.T.A..

Considerata l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti regionali per le assunzioni a tempo indeterminato suddivisa per profili al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico;

Informate le organizzazioni sindacali;

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