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Decreto M.I. 06.08.2021, n. 251

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 2021/22.

Art. 1 - Contingente per l'anno scolastico 2021/2022

1. Per l'anno scolastico 2021/2022 è autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali ripartito come nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, le quali costituiscono parte integrante del presente decreto, complessivamente pari a 12.193 unità, comprensivo di 45 unità per l'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 964, della legge n. 178/2020, del personale che nella procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sia risultato in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria nonché di 1.000 unità per l'immissione in ruolo del personale assistente tecnico, laboratorio "Informatica" (cod. T72), di cui all'articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020.

2. Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.

3. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.

4. Nei limiti del contingente di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dai commi seguenti, le operazioni di compensazione tra i profili professionali del personale A.T.A. sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.

5. Le facoltà assunzionali dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A.

6. Per l'immissione in ruolo delle 45 unità di personale che nella procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sia risultato in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria nonché delle 1.000 unità di personale assistente tecnico, laboratorio "Informatica" (cod. T72), di cui al comma 1 del presente articolo, è esclusa ogni forma di compensazione a valere sullo stesso o sui restanti profili professionali del personale A.T.A., ovvero su differenti categorie dello stesso personale. Le facoltà assunzionali in questione sono pertanto utilizzabili unicamente per le finalità e nei soli termini indicati dall'articolo 1, commi 964 e 967, della legge n. 178/2020.