D.P.C.M. 30.09.2020, n. 167
Capo III - Disposizioni comuni e finali
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilità del Capo di gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di gabinetto o ai dirigenti in servizio presso l'Ufficio di gabinetto. Con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a un unico Ufficio del Ministero possono essere delegati gli adempimenti relativi alla gestione delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa.