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D.P.C.M. 30.09.2020, n. 167

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione. (G.U. 14.12.2020, n. 309)

Capo II - Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 12 - Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso l'OIV opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito Struttura tecnica, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'OIV, tra i dirigenti di seconda fascia che siano in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. Tale posizione dirigenziale non generale è compresa nel contingente di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Alla Struttura tecnica è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici unità, comprese nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1, ivi incluso il dirigente di seconda fascia, di cui al comma 2, responsabile della Struttura.