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D.P.C.M. 30.09.2020, n. 165

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca. (G.U. 14.12.2020, n. 309)

Art. 9 - Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in sessanta unità. Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1 sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, cinque unità di personale di livello dirigenziale non generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro può individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti. Il Ministro può individuare, non più di quindici esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, da individuarsi in tal caso tra soggetti in possesso di adeguate competenze nel settore giuridico e di produzione legislativa, comprovate anche da precedenti esperienze nel settore, nonché nel management e nell'analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali. La durata massima di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario e, comunque, in caso di incarichi su proposta del sottosegretario di Stato, non può essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Le posizioni di capo di gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato nonché le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con provvedimento del capo di gabinetto.