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D.P.C.M. 30.09.2020, n. 165

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca. (G.U. 14.12.2020, n. 309)

Art. 10 - Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:

a) per il capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al segretario generale del Ministero;

b) per il capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, se nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva. Con decreto del Ministro può essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato.

3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decreto del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.

4. Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9, comma 3, è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel limite delle risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».