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Decreto M.I. 30.10.2020, n. 1518

Avviso per l'accreditamento ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività. Domande entro il 9 dicembre 2020.

Art. 5 - Procedura di accreditamento e Decreto degli Enti accreditati

1. Con decreto del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è nominata una Commissione tecnico-operativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale con il compito di esaminare e valutare ogni richiesta di accreditamento. La Commissione è presieduta da un dirigente del Ministero dell'Istruzione ed è composta da altri quattro membri, due dei quali sono designati dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Entro il 9 dicembre 2020 i soggetti interessati presentano le richieste di accreditamento; entro l'8 marzo 2021 la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale esprime motivato parere sulla richiesta di accreditamento; entro il 7 giugno 2021 si concludono le procedure di accreditamento attraverso un provvedimento congiunto del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante l'elenco degli Enti accreditati, comprensivo dei relativi riferimenti (indirizzo, e-mail, pec dell'Ente), ai fini della conoscibilità da parte delle Istituzioni Scolastiche, pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prima della formale adozione del diniego di iscrizione, dà comunicazione all'istante dei motivi che ostano all'accoglimento dell'iscrizione. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.