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Decreto M.I. 01.10.2020

Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale. (G.U. 09.02.2021, n. 33)

Formula iniziale

Il Ministro Dell'Istruzione

di concerto con

Il Ministro dell'Economia

E delle Finanze

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che prevedono lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede altresì che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che incrementa lo stanziamento a decorrere dall'anno 2021 e modifica l'art. 1, comma 63, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui include le scuole degli enti di decentramento regionale fra i destinatari dell'autorizzazione di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il Protocollo d'intesa AOOUFGAB000001 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019, relativo all'attuazione del nuovo Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e realizzazione delle scuole;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e città metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 162 del 2019, nonché sono stati definiti i termini e le modalità di monitoraggio delle medesime risorse, e sul quale è stata acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. n. 585;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse tra le province e le città metropolitane è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è avvenuta in data 28 agosto 2020 e che stante l'urgenza di assegnare le risorse agli enti locali, è necessario definire il riparto delle risorse da assegnare;

Dato atto che la somma da poter ripartire tra province e città metropolitane è pari ad euro 855.000.000,00 per le annualità dal 2020 al 2024, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e che tale somma grava sul bilancio del Ministero dell'istruzione a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15;

Considerato che ai fini del riparto sono stati considerati il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e città metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e città metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%;

Considerato che il presente riparto delle risorse pari a euro 855.000.000,00 non tiene conto dell'incremento di finanziamento previsto, a decorrere dall'anno 2021, dall'art. 48, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, che ha modificato l'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 che demanda a un successivo decreto del Ministero dell'istruzione il riparto delle maggiori spese dall'anno 2021 al 2024, di dover rinviare a un successivo provvedimento il riparto delle ulteriori risorse stanziate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dal citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione;

Dato atto che la predetta ripartizione rispetta quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;

Considerato che intanto è intervenuta la modifica normativa di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ammette al riparto dei finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica anche le scuole degli enti di decentramento regionale del Friuli Venezia Giulia, dirimendo così definitivamente i dubbi interpretativi posti sia in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia con la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;

Ritenuto quindi, urgente procedere al riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria e all'efficientamento energetico delle scuole delle province e città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, riservando a un ulteriore successivo decreto il riparto dell'incremento delle risorse stanziate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Ritenuto quindi, possibile procedere al riparto della somma complessiva di euro 855.000.000,00 sulla base dei criteri definiti con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Decreta: