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Decreto M.I. 01.10.2020

Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale. (G.U. 09.02.2021, n. 33)

Art. 1 - Ripartizione delle risorse tra province e città metropolitane ed enti di decentramento regionale

1. La somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità dal 2020 al 2024, è ripartita tra province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020:

a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia, città metropolitana ed ente di decentramento regionale;

b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:

a) interventi nell'ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;

b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;

c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;

d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

3. La trasmissione degli interventi di cui al comma 2 avviene tramite apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle province, delle città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del presente decreto.

4. L'elenco degli interventi di cui al comma 2 è individuato con decreto del Ministro dell'istruzione che definisce, altresì, i termini di aggiudicazione dei relativi interventi e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, così come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020.

5. L'utilizzo delle somme di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. È demandato a un successivo decreto del Ministero dell'istruzione il riparto delle maggiori risorse stanziate per le annualità dal 2021 al 2024 dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.