Decreto legge 09.11.2020, n. 149
Titolo III - Altre disposizioni urgenti
1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. È abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.